In occasione delle Audizioni periodiche 2017 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, ConferenzaGNL (vedi altra notizia) ha segnalato all’Autorità, con un’apposita nota, la necessità di chiarire l’applicabilità alla filiera del GNL di piccola taglia del Regolamento (UE) n. 1227/2011 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (REMIT - Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency), entrato in vigore il 28 dicembre 2011 per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.
La difficoltà interpretativa del provvedimento, per quanto concerne il GNL di piccola taglia, è stata portata all’attenzione di ConferenzaGNL da alcuni operatori, in particolare per le fasi di fornitura del GNL tramite autobotti e imbarcazioni e le attività dei depositi costieri. Considerata la specificità dell’argomento, alla materia è stato dedicato un approfondimento elaborato dall’avv. Eliana Danzi.
In relazione al GNL di piccola taglia, l’Autorità si è pronunciata in passato, fornendo una risposta scritta, limitatamente ad una questione controversa che riguardava gli obblighi di reporting ai sensi della REMIT da parte dei gestori delle stazioni di rifornimento di gas metano per autotrazione.
Nel caso l’Autorità lo ritenesse necessario, sottoporrà, a sua volta, il quesito all’ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators), competente a livello europeo.